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Criteri redazionali

  1. Contributi in Riviste:

Se si tratta di saggi, nella prima citazione si indichino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in Maiuscoletto,il titolo in corsivo, il nome della rivista in corsivo, secondo l’abbreviazione usuale preceduto da “in”, e seguito da numero (arabo) della rivista, l’anno di edizione (tra parentesi), il numero di pagina (preceduto da p. o pp.) con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.

Es.: F. Mastroberti, Lo statuto di Baiona: una costituzione inutile?, in Frontiera d’Europa, n. 2 (1995), pp. 179-261.

Nelle successive ricorrenze si indichi solo il cognome per esteso dell’autore (senza le iniziali del nome), il titolo eventualmente abbreviato, “cit.”, il numero di pagina. In caso di note immediatamente successive si usi “Ibidem” in corsivo (ove coincida titolo e n. pagina) oppure “Ivi” in tondo, seguito dal numero della pagina (nel caso in cui il titolo sia lo stesso ma cambino le pagine citate)

Esempio: Mastroberti, Lo statuto di Baiona, cit., pp. 179-261.

Se si tratta di recensioni, nella prima citazione si faccia seguire a “rec. di” l’indicazione dell’opera recensita redatta seguendo i criteri suggeriti al punto 2. (Monografie), il nome della rivista in corsivo, secondo l’abbreviazione usuale, preceduto da “in”, e seguito dal numero (arabo) della stessa, l’anno di edizione tra parentesi, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss” per seguenti.

Nelle successive ricorrenze, si citi “rec.”, riportando l’indicazione dell’opera recensita con “cit.”, e il numero di pagina.

Nelle successive ricorrenze queste recensioni possono essere indicate come se si trattasse di un contributo, seguendo i criteri suggeriti al punto 2. (Monografie).

Nella prima citazione le seguenti riviste più conosciute possono essere indicate con l’abbreviazione usuale:

 

Giurisprudenza italiana Massimario                                            Giur. it. Mass.

Giurisprudenza italiana Repertorio                                             Giur. it. Rep.

Giurisprudenza italiana                                                             Giur. it.

Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico                    Iura

Labeo. Rassegna di diritto romano                                                          Labeo

Materiali per una storia della cultura giuridica                             Materiali

Quaderni fiorentini per la storia del …                                        Quaderni fiorentini

Revue Historique de Droit Françoise et Étranger                            RHDFE.

Rivista critica del diritto privato                                                 Riv. crit. dir. priv.

Rivista del diritto commerciale                                                    Riv.dir.comm.

Rivista di diritto internazionale                                                   Riv. dir. internaz.

Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto                                RIFD.

Rivista Italiana di Scienze Giuridiche                                           RISG.

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile                              Riv. trim. dir e proc. civ.

Rivista trimestrale di diritto pubblico                                           Riv. trim. dir. pubbl.

Studia et Documenta Historiae et Iuris                                         SDHI.

The European Journal of International Law                                  EJIL.

Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte                                  ZSS.

 

Per le altre la prima citazione deve richiamare il nome per esteso della rivista eventualmente seguito dalla abbreviazione tra parentesi tonda.

 

  1. Monografie:

Nella prima citazione si indichinole iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in tondo Maiuscoletto, il titolo in corsivo (con l’eventuale numero di edizione in apice, in tondo), l’editore, il luogo e l’anno di edizione, il numero di pagina (preceduto da p. o pp.) con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.

Es.: O. Abbamonte, Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell’equilibrio istituzionale delle Due Sicilie, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997, pp. 215-220.

Nelle successive ricorrenze si indichino solo il cognome per esteso dell’autore, il titolo eventualmente abbreviato, “cit.”, il numero di pagina. In caso di note immediatamente successive si usi “Ibidem” in corsivo (ove coincida titolo e n. pagina) oppure “Ivi” in tondo, seguito dal numero della pagina (nel caso in cui il titolo sia lo stesso ma cambino le pagine citate)

Es.: Abbamonte, Codificazione e giustizia penale, cit., pp. 215-220.

 

  1. Raccolte di studi di diversi autori o raccolte di scritti del medesimo autore:

Nella prima citazione si indichino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in tondo Maiuscoletto, il titolo in corsivo, la raccolta in corsivo preceduta da “in Aa. Vv.”, le iniziali del nome ed il cognome per esteso del curatore/direttore in tondo preceduto da cur./dir., se necessario, il volume in numero romano, l’editore, il luogo e l’anno di edizione, il numero di pagina (preceduto da p. o pp.) con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.

Es.: F. Mastroberti, La Gran Corte civile di Napoli, in Aa.Vv., Tribunali e Giurisprudenza nel Mezzogiorno. I. Le gran Corti civili di Napoli e di Trani, cur. F. Mastroberti, Satura, Napoli 2010, p. 10 s.

Nelle successive ricorrenze si indichino solo il cognome per esteso dell’autore, il titolo eventualmente abbreviato, “cit.”, il numero di pagina. In caso di note immediatamente successive si usi “Ibidem” in corsivo (ove coincida titolo e n. pagina) oppure “Ivi” in tondo, seguito dal numero della pagina (nel caso in cui il titolo sia lo stesso ma cambino le pagine citate)

es.: Mastroberti, La Gran Corte civile di Napoli, cit., p. 10 s.

 

  1. Enciclopedie e dizionari:

Nella prima citazione si indichino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in Maiuscoletto, il titolo della voce in corsivo tra virgolette basse, preceduto da “s.v.”, la sigla dell’opera secondo l’abbreviazione usuale preceduta da “in”, se necessario, il volume in numero romano, l’editore, il luogo e l’anno di edizione, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.

Es. F. Mastroberti, s.v. «Capone, Gaspare», in DBGI, I, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 431-432.

Nelle successive ricorrenze si indichino solo il cognome per esteso dell’autore, il titolo della voce in corsivo preceduto da “s.v.”, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina. In caso di note immediatamente successive si usi “Ibidem” in corsivo (ove coincida titolo e n. pagina) oppure “Ivi” in tondo, seguito dal numero della pagina (nel caso in cui il titolo sia lo stesso ma cambino le pagine citate)

Es. Mastroberti, s.v. «Capone, Gaspare», cit., pp. 431-432.

 

  1. Altri criteri

Nel corpo del testo, il latino deve essere scritto in corsivo; quando si intende citare una fonte particolarmente rilevante, va in tondo, con un rigo bianco prima e dopo il passo riportato.

Nel corpo del testo o in nota le citazioni vanno in tondo tra i c.d. caporali « ». Il numeretto di richiamo della nota va collocato prima dell’eventuale punteggiatura.

  1. Fonti archivistiche:

Per le fonti archivistiche (manoscritte o a stampa) si indica l’archivio per esteso, eventualmente seguito, nella prima citazione, dall’abbreviazione usuale - Archivio di Stato di Napoli (= ASNa) – poi il fondo archivistico in corsivo (Ministero di Grazia e Giustizia), il numero del fascio in tondo (f. 5144), il fascicolo (f. 38), le pagine ed, eventualmente, la descrizione del documento (titolo del documento o/e estremi dello stesso) in corsivo. Nelle citazioni successive si può indicare la descrizione in corsivo in forma abbreviata seguita da “cit.”.

  1. Giurisprudenza:

Nella prima citazione citare l’autorità giudicante, la data ed il numero della decisione, la rivista o il repertorio in cui è pubblicata, il numero di pagina o di colonna con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti, l’eventuale menzione della nota di commento (che comunque rimane suscettibile di autonoma citazione).

Es.: Cass., 27 luglio 2004, n. 14082, in Foro it. 131 (2006) I 246 ss.

Cass. Regno, 5 dicembre 1931, in Foro it. Rep. 56 (1931) 1002 s.v. «Matrimonio», nr. 42.

Nelle citazioni successive si indichino solo l’autorità giudicante, la data ed il numero della decisione, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.

Es.: Cass., 27 luglio 2004, n. 14082 cit. 246 ss. Cass. Regno, 5 dicembre 1931 cit. 1002.

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